Con la sentenza in rassegna la S.C. ha stabilito il principio, per cui, ai sensi dell'art. 757 c.c., l'alienazione da parte di un coerede dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria non fa subentrare l'acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti, anche mediante il comportamento delle parti (per come evincibile, ad esempio, dall'inserimento dell'acquirente nella gestione della comunione), l'intenzione delle spese, pur attraverso la menzione dei soli beni economicamente più rilevanti, di trasferire l'intera quota di pertinenza dell'alienante.
Già in precedenza la stessa giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 9543 del 2002) aveva statuito che la vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede - venditore attraverso la divisione.
Pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva.
Peraltro, se il bene parzialmente compravenduto costituisce l'intera massa ereditaria, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota del bene al coerede - venditore, essendo quest'ultimo proprietario esclusivo della quota ideale di comproprietà e potendo di questa liberamente disporre, conseguentemente il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune.
E' stato, altresì, precisato (cfr. Cass. n. 3385 del 2007) che, in tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all' avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti.
Con la conseguenza che , se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre in caso diverso la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.
E' stato, infine, in proposito puntualizzato (v. Cass. n. 18351 del 2004) che, nel caso in cui il coerede abbia alienato ad un terzo uno o più beni determinati facenti parte della eredità, l'indicazione di beni determinati nel contratto non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, in quanto occorre tener conto di tutti gli elementi utili ai fini della interpretazione del contratto, per verificare se il bene oggetto della disposizione patrimoniale sia stato considerato come misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione ereditaria, e non come quota parte in riferimento all'esito della divisione.
In dottrina v. Ciocia, vendita di un bene ereditario da parte di un coerede: effetti obbligatori o reali?, in Rass. dir. civ. 2005, 215.
Copyright © - Riproduzione riservata
(Sentenza Cassazione civile 19/01/2012, n. 737)