La Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza 45353/2011 afferma che, ai limitati fini dei provvedimenti di sequestro preventivo conta solo che sussista
a) il fumus di delitto;
b) il fumus di coinvolgimento del soggetto passivo del provvedimento;
c) la disponibilità da parte del medesimo dei beni oggetto del provvedimento.
La sentenza non ritiene, nel caso specifico, sufficientemente dimostrate le allegazioni circa la provenienza (lecita o non aggredibile perché scudata) della somma e si sofferma solo sulla questione relativa alla tutela del terzo estraneo al reato.
La Corte osserva che esiste una innegabile differenza tra le finalità e gli obiettivi della disciplina civilistica (che presume la disponibilità pro quota delle somme sul conto cointestato, ai fini della ripartizione della proprietà delle somme) e quelli della disciplina penalistica (che intende evitare che l’indagato metta al sicuro i proventi del delitto).
Ai fini di quest’ultima, la cointestazione del conto non elimina il pericolo che la norma penale vuole scongiurare.
Anche se il conto è intestato anche al terzo “innocente” il reo può disporre materialmente della somma sottraendola alla giustizia, e tanto basta per giustificare il sequestro sull’intero saldo del conto corrente.
Le questioni, civilistiche, sulla effettiva spettanza delle somme (e gli approfondimenti sulla provenienza delle somme) sono rinviati al prosieguo del giudizio (e comunque necessari prima della eventuale confisca).
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(Sentenza Cassazione penale 06/12/2011, n. 45353)