Sulla base di queste considerazioni, la Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di condanna del titolare di un’impresa individuale per il reato di occultamento di scritture contabili, responsabile di avere omesso l’annotazione e la conservazione della documentazione relativa ad alcune fatture emesse e di averne annotate altre con importo inferiore nella propria contabilità, come constatato dalla Guardia di Finanza nel corso di un’ispezione attraverso il raffronto con la documentazione contabile di società con cui l’imprenditore stesso aveva avuto rapporti commerciali.
La Corte ha ritenuto, infatti aspecifici e manifestamente infondati i motivi addotti dalla difesa che, tra le altre censure, escludeva la ricorrenza del reato in caso di occultamento solo parziale della documentazione contabile allorché gli accertatori fossero riusciti comunque a ricostruire il reddito e il volume di affari.
La Suprema Corte, confermando quanto emerso nei primi gradi di giudizio, rafforza l’orientamento già seguito in altre pronunce (cit. Cass. Pen., Sez III, 4 giugno 2009, n. 28656) per cui è irrilevante ad escludere il reato di cui trattasi la circostanza che alla determinazione dei redditi o del volume di affari di chi ha omesso di tenere regolarmente le scritture contabili si sia potuti addivenire aliunde e in modo indiretto, come attraverso un'attività di accertamento degli organismi deputati alla verifica fiscale diretta a ricostruire le operazioni contabili non debitamente documentate attraverso controlli incrociati con la documentazione conservata presso gli operatori economici, realizzandosi in ogni caso quello stato di impossibilità ricostruttiva della contabilità, seppur non assoluto, ma relativo, indicato dal legislatore, sufficiente a configurare il reato secondo l'interpretazione della Corte.
Il reperimento all'esterno del materiale necessario alla ricostruzione dei redditi o del volume di affari del soggetto che ha occultato o distrutto in tutto o in parte dei documenti contabili che era obbligato a conservare, non può pertanto avere un'efficacia sanante della condotta del soggetto medesimo, comunque finalizzata al conseguimento, per l'autore o per terzi, di un'evasione di imposta.
Si impongono due considerazioni.
La prima è che la soluzione adottata dalla Corte è piuttosto rigorosa, a fronte di una norma che, alla lettera, prevede l’espressione “in modo da non consentire la ricostruzione” di redditi e volume d’affari.
La Corte interpreta la disposizione come se prevedesse un ulteriore inciso: “in modo da non consentire la ricostruzione, sulla base del complesso della contabilità”.
La seconda è che la norma punisce occultamento e distruzione di contabilità esistente, non, alla lettera, la omessa tenuta, in senso proprio, di essa. Nel caso di specie, trattandosi di fatture emesse, si può forse razionalizzare la decisione osservando che, se un contribuente emette delle fatture e non le registra, presumibilmente occulta e distrugge anche la documentazione relativa alle fatture dal lato emittente.
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(Sentenza Cassazione penale 23/01/2012, n. 2698)