Il regolamento sostituisce, per i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio, il precedente adottato con provvedimento 28 febbraio 2002, come modificato dal provvedimento 27 settembre 2004.
I procedimenti devono concludersi nel termine stabilito, per ciascuno di essi, nelle tabelle allegate, che contengono, per ciascun provvedimento, l'indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento e il riferimento delle principali fonti normative.
Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre, ove non diversamente indicato, dalla data in cui l'agenzia ha formale notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
Qualora l'atto iniziale del procedimento promani da altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta.
Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente.
(Provvedimento Agenzia Territorio 25/06/2010)