domenica 05 febbraio 2012
Interessi e anatocismo
Sempre illecita la capitalizzazione trimestrale
di Gianfrancesco Vecchio
Ancora una decisione di merito che esclude il decorso della prescrizione all'interno di un rapporto di conto corrente bancario, tuttavia si ritiene che in assenza di capitalizzazione trimestrale possa applicarsi quella annuale.

La nota vicenda della capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari sui saldi negativi di conto corrente, altrimenti sintetizzata con l’espressione codicistica di anatocismo (art. 1283), non risulta ancora aver trovato definizione certa in sede giurisprudenziale o, come sarebbe stato anche più opportuno, in sede legislativa con riguardo ad alcuni fondamentali aspetti pratici.

Ci si riferisce, con particolare riferimento alla decisione in esame, all’individuazione del momento da cui far decorrere il termine prescrizionale decennale, in base al quale far computare concretamente la somma a cui si dovrà avere diritto una volta riconosciuta l’illegittimità delle clausole anatocistiche prima vigenti.

Anche la decisione che si commenta opta per una soluzione che, per certi versi, tutela di più il correntista ma, tuttavia, lascia comunque qualche perplessità.

Il giudizio è promosso da una società nei confronti di una banca con riferimento a due rapporti di conto chiusi, entrambi, tra il 1997 e il 1998.

Poiché il deposito della citazione avviene nel 2004 non viene certo ad integrarsi il decorso della prescrizione con riguardo alla chiusura dei conti.

Tuttavia, come accennato, il problema prescrizionale principale riguarda la possibilità di considerare o meno come mai decorso il medesimo termine all’interno dei singoli rapporti che, come noto, sono caratterizzati da una pluralità di atti esecutivi che, per quello che qui interessa, sono costituiti dai singoli addebiti degli interessi passivi.

Ancora una volta, ritenendo preferibile una ricostruzione giurisprudenziale risalente, si ritiene che la prescrizione non possa che iniziare a decorrere con la chiusura del contratto di conto corrente che, sbrigativamente, viene definito come “un rapporto unitario” per cui sarebbero indifferenti, ai fini prescrizionali, i momenti esecutivi interni.

Tuttavia, e come già avvenuto in numerose altre decisioni di merito, non si ritiene di poter dare completo seguito a questa conclusione ma si preferisce moderarne gli effetti con la decisione - quanto meno singolarmente motivata con lo specifico richiamo a una decisione del Tribunale di Terni - di ritenere applicabile la capitalizzazione annuale degli interessi passivi una volta che si sia accertata l’illiceità di quella trimestrale.

Come già osservato in altre sedi nonché da parte di autorevole dottrina, tale conclusione propone un’applicazione dell’art. 1284 cod. civ. del tutto fuori contesto rispetto alla questione della regolamentazione dei rapporti banca-cliente.

Se, cioè, le parti hanno stabilito una capitalizzazione trimestrale, il venir meno di questa per i noti motivi dovrebbe semplicemente escludere la stessa possibilità di capitalizzare gli interessi. Nessuna interpretazione correttiva sarebbe ammissibile in quanto non voluta dalle parti all’atto della stipulazione contrattuale. Né, d’altra parte, potrebbe sostenersi che l’aspetto in questione meriti un inserimento automatico di clausole di legge.

Non sussiste, infatti, alcun interesse pubblico alla capitalizzazione degli interessi passivi a favore di una banca.

Pare quindi possibile osservare che la giurisprudenza di merito si stia assestando sulla soluzione più favorevole ai clienti, quella cioè di riconoscere il decorso della prescrizione solo dal momento della chiusura del rapporto di conto corrente, ma che, allo stesso tempo, opti per una riduzione delle conseguenze favorevoli di tale orientamento attraverso l’applicazione di una capitalizzazione annuale degli interessi passivi che, come detto, non sembra avere conforto nelle norme utilizzate per giustificarla.

(Tribunale Salerno, Sentenza 25/03/2010)
25/08/2010